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Infortunio a scuola e accompagnamento dell’alunno sull’ambulanza da parte del docente

Quali sono i doveri del docente?

Gli alunni, in mancanza del genitore, devono venir

accompagnati dall’insegnante sull’ambulanza?

 

Può succedere, in orario scolastico, che un alunno resti infortunato e che sia necessario chiamare il servizio 118 per condurlo al pronto soccorso.

Naturalmente la scuola, nell’ambito delle misure di primo soccorso e di emergenza, è tenuta a contattare telefonicamente la famiglia.

Può succedere che la famiglia, per vari motivi, non riesca ad arrivare a scuola in tempo.

In questo caso, come deve comportarsi il personale scolastico?

Gli artt. 1218, 2047 e 2048 del codice civile stabiliscono che l’affidamento dell’alunno minorenne alla scuola comporta l’assunzione su di essa di un obbligo di sorveglianza diretto a evitare che il minore procuri danni a sé o a terzi.

La Corte di Cassazione ha affermato più volte che la scuola ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli alunni minorenni per tutto il tempo in cui le sono affidati o, almeno, finché non subentrano i genitori o persone d essi incaricati.

Gli operatori sanitari, in questo caso gli operatori del 118, non prendono in carico minorenni senza accompagnamento.

Quindi, spetta al personale scolastico accompagnare l’allievo al pronto soccorso fino a quando non viene disposto il ricovero o, ovviamente, finché non sopraggiungono i genitori.

Immagine in evidenza fonte Pixabay

Codice disciplinare, Scuola

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