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conservazione del cordone ombelicale

Conservazione privata all’estero: ecco perché il rientro del campione in Italia è consentito

La procedura del rientro del campione in Italia, dopo che questo è stato affidato a una banca per la conservazione del cordone ombelicale, talvolta può essere fonte di dubbi e timori per le famiglie.

Talvolta poi tali dubbi vengono instillati anche da alcuni soggetti pubblici, che sembrano negare la possibilità da parte delle famiglie di reintrodurre il campione nel nostro paesi per l’impiego a fini terapeutici.

Cerchiamo quindi di fare chiarezza in merito alla legge nazionale e a quella europea che regolano la procedura del rientro del campione nel nostro paese.

L’Unione europea, attraverso il suo apparato normativo, ha dato una regolazione specifica alle operazioni di prelievo, conservazione e circolazione di campioni di sangue del cordone ombelicale*. Tali norme dispongono che il prelievo sia possibile solo all’interno di strutture certificate e possa essere effettuato unicamente da personale qualificato e che conosce perfettamente la procedura vigente. Successivamente una biobanca riceve il campione al fine di consentire la sua conservazione in condizioni ottimali e la sua perfetta tracciabilità. In caso venga richiesto per uso terapeutico, il campione viene rilasciato dall’istituto direttamente alla struttura in cui si tiene l’intervento In Italia la possibilità di esportare presso biobanche estere il campione è sancita dalla normativa vigente** .

Le famiglie che optano per la conservazione del campione devono domandare l’autorizzazione all’esportazione alla propria Regione, che ha la facoltà di richiedere il pagamento di una tariffa in modo da coprire i costi di rilascio del documento. Tale legge dunque non lascia adito a dubbi. A ulteriore conferma di questo, l’Istituto Superiore di Sanità, attraverso il Centro Nazionale Trapianti, si è pronunciato sulla possibilità di reintrodurre il campione nel nostro paese. In seguito a un’interrogazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Centro Nazionale Trapianti ha affermato che l’impiego del campione conservato in un paese estero da parte di un Centro di Trapianto non può essere impedito, nel momento in cui vengano soddisfatti i requisiti di legge e ci si trovi in presenza di evidenti necessità terapeutiche

È dunque scorretto affermare che alcuni ospedali pubblici italiani diffidano dell’operato di alcune biobanche estere di carattere privato, nonostante queste siano accreditate da un altro Stato dell’Unione.

Tale affermazione infatti non rispetta uno dei principi fondamentali del mercato unico: l’obbligatorio riconoscimento da parte dell’Italia – così come da parte degli altri Stati Ue – delle certificazioni rilasciate da enti pubblici di un altro Stato membro. Non avrebbe infatti alcun appiglio legale il divieto di riportare nel nostro paese campioni di sangue del cordone ombelicale conservati all’estero ed esportati dopo aver ricevuto un’autorizzazione della Regione dello Stato italiano.

Per maggiori informazioni: http://www.sorgente.com/

* Direttive 2004/23/CE e 2006/17/CE

** Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (“d.lgs. 191/2007”) e dal decreto legislativo 25 gennaio 2010,

n. 16 in attuazione delle direttive 2004/23/CE e 2006/17/CE.

Articolo a cura di: Ufficio Stampa Sorgente

Immagine in evidenza fonte Pexels

Cordone ombelicale, Gravidanza, Salute

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